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Comunicato Stampa del 02.10.2017- DURA VITA PER LA FAUNA SELVATICA IN PIEMONTE.

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Comunicato Stampa del 02.10.2017- DURA VITA PER LA FAUNA SELVATICA IN PIEMONTE.

novembre 3, 2017      In Home Page Commenti disabilitati su Comunicato Stampa del 02.10.2017- DURA VITA PER LA FAUNA SELVATICA IN PIEMONTE.

COMUNICATO  STAMPA

DURA VITA PER LA FAUNA SELVATICA IN PIEMONTE :

DOPO LA SICCITA’ E GLI INCENDI, ORA ANCHE LA … GIUNTA REGIONALE  

Nella giornata del 31 ottobre scorso, la Giunta Regionale del Piemonte, su sollecitazione della Provincia di Cuneo e della Città Metropolitana di Torino, dei Comprensori Alpini TO3 e CN2, del Consigliere di parità regionale del Piemonte, del Garante regionale per la tutela degli animali, delle associazioni ambientaliste ed anche di consiglieri regionali e di forze politiche di maggioranza e di opposizione, ha deliberato di sospendere l’attività venatoria nei Comprensori Alpini interessati dagli incendi di questi giorni (TO1, TO3, TO5, CN2, CN4) fino al prossimo 30 novembre, mentre nei confinanti Ambiti di Caccia solamente sino al 10 novembre (CA TO2, TO4, ATC TO1, T02, TO3), per creare una zona di sicurezza e di salvaguardia per la fauna in fuga dalle aree devastate dagli incendi.

Il provvedimento, che potrà essere prorogato o revocato a secondo del permanere o meno delle condizioni di criticità, verrà pubblicato domani 3 novembre sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà poi operativo.

Come Associazione Animalista non comprendiamo quale sia stato il motivo che ha indotto la Giunta ad emanare tale Delibera e non, invece, a richiamare la scrupolosa osservanza di quanto già prevede la legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge – quadro in materia di incendi). Essa, infatti, all’art. 10 – Divieti, prescrizioni e sanzioni – al comma 1, prevede una serie di divieti che riguardano proprio le zone percorse dal fuoco, e cioè : “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.”.”Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”. Tale divieto è immediatamente operativo, indipendentemente dalla perimetrazione delle zone che i Comuni sono obbligati ad effettuare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Il 3° comma dello stesso articolo prevede, poi, che : “Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo …  si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30 euro e non superiore a 61 euro e, nel caso di trasgressione al divieto di caccia … , si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 206 euro e non superiore a 413 euro.“.

Non comprendiamo neppure come mai la Giunta, pur avendo affermato che “Visto la grave situazione di incendi venutasi a creare in diverse zone del territorio piemontese, che determinano di conseguenza forti ripercussioni sull’ambiente e, quindi, sulla fauna presente.“, tuttavia non abbia ritenuto opportuno applicare il comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, che stabilisce che “L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.“, vietando la caccia nelle zone confinanti a quelle interessate dagli incendi per lo stesso periodo temporale, in considerazione che le due situazioni sono strettamente connesse e correlate tra di loro.

Come Associazione non ci saremmo mai aspettati che la Giunta Regionale, in spregio alle richiamate norme vigenti (legge n. 353/2000 e legge n. 157/92), di rango superiore, in quanto statale, a quella regionale e non derogabile a livello locale, emettesse volutamente una Delibera chiaramente faziosa e portatrice di interessi legati esclusivamente allo svolgimento dell’attività venatoria, a scapito della “ratio legis” e della fauna.

Particolare perplessità, infatti, suscita la scelta operata dall’Amministrazione regionale nell’emettere tale Delibera, che si ritiene quantomeno illegittima. Una scelta nel migliore dei casi inutile, alla luce del lungo e perdurante periodo di estrema siccità, aggravato dagli incendi che devastano il territorio da settimane, fattori questi ritenuti talmente eccezionali da spingere il Governatore a chiedere al Governo lo stato di emergenza e di calamità naturale : a nostro parere, lo stato emergenziale richiesto include senz’altro la tutela degli animali stanziali e di passoanche sulla scorta della richiesta di prevedere serie limitazioni all’attività venatoria che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) aveva avanzato a tutte le Regioni, già solo per l’eccezionale stato di siccità.

Mentre vasta parte del territorio piemontese era in preda alle fiamme, l’Assessore regionale Giorgio Ferrero, invece di intervenire con tempestività per tutelare la fauna selvatica come impone la legge, ha temporeggiato pericolosamente e, con lettera del 25 ottobre scorso,ha subordinato il proprio agire e chiesto cosa debba fare agli ambiti di caccia (ATC e CA).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la “L.I.D.A.”, riservandosi la valutazione di procedere nelle opportune sedi, chiede che il Governatore Chiamparino e/o l’Assessore Ferrero revochino immediatamente, in regime di autotutela, la sopra menzionata Delibera e, contestualmente, richiamino tutti gli Enti ed i portatori di interesse alla stretta osservanza delle leggi n. 353/2000 e n. 157/1992.

Torino, 2 novembre 2017

IL  PRESIDENTE  DELLA  SEZIONE   (Ruben VENTURINI)

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE, CON INVITO ALLA PUBBLICAZIONE INTEGRALE O, SE RIASSUNTIVA, SENZA MODIFICARNE IL CONTENUTO

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