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Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Animale

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Nel 1978, presso la sede dell’UNESCO, la L.I.D.A. fu tra le molte associazioni europee e internazionali che presentarono e proclamarono la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale”, proponendo l’etica del rispetto verso l’ambiente e tutti gli esseri viventi.

Quando nella cultura italiana esistevano solo, a favore degli animali, la pietà, la protezione , la zoofilia e l’antivivisezionismo, fu certamente uno “scandalo” parlare di diritti degli animali e dell’ambiente, di comunità biologica, di biocentrismo, di specismo, di giustizia interspecifica.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale

Diffondendo la Carta dei diritti dell’animale, la L.I.D.A.
non è presunzione, ma storia – aprì un varco nell’antropocentrismo imperante e di lì passarono zoofili ed ecologi verso la strada comune del biocentrismo.

PREMESSA

Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’ uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi sono perpetrati dall’ uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali

SI PROCLAMA:

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.

Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudely (artt. 544, 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquier);
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi,
è contraria a questo diritto.

Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. (artt. 727 e 727 comma 2 CP)
(tutti fgli articoli sui maltrattamenti fanno parte di una legge emanata nel 2004, in Italia, la 189/2004)

Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’ animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore.

Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’ uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita (art. 544 bis CP).

Articolo 12
Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14
Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’ animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.
Dagli anni ’70, e da questi principi fondanti, sono dovuti passare altri vent’anni prima che si potessero ottenere le prime leggi e normative effettive a favore della tutela animale. Nel 1991 nasce finalmente la legge quadro nazionale 281/91 contro il randagismo, che considera il Sindaco di ogni comune, l’autorità competente e responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul proprio territorio; il Sindaco è infatti tenuto a controllare e a prevenire maltrattamenti, ad arginare il fenomeno del randagismo tramite sterilizzazioni periodiche effettuate dalle Asl veterinarie, e ad assicurare agli animali un buono stato di salute tramite i servizi preposti
Nel 2004 nasce la legge nazionale 189/2004, inerente le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Nel 2009 entra anche in vigore a livello europeo, l’art. 13 del Trattato di Lisbona che recita:
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.